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Data: 14/01/2008 - Autore: Cristina Matricardi La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. 27036/2007) ha stabilito che l'amministratore risponde solidalmente con la società del pagamento delle sanzioni. In particolare la Corte ha stabilito che "l'amministratore o legale rappresentante di società di capitali, è solidalmente responsabile ex art. 98, comma 6, D.P.R. n. 602/1973 per il pagamento di soprattasse o pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni di norme relative anche all'accertamento delle imposte sui redditi contenute nel D.P.R. n. 600/1973, essendo la redazione, la presentazione e l'approvazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi atti propri dell'amministratore trattandosi di atti a lui direttamente imputabili". I Giudici del Palazzaccio osservano infatti che "la responsabilità solidale ex art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, del legale rappresentante di una società per il pagamento di soprattasse e pene pecuniarie va intesa non come una forma di responsabilità oggettiva per debito altrui, ma come responsabilità per fatto proprio, in relazione al rapporto organico che lega il rappresentante alla società ed ai poteri di amministrazione, direzione e gestione collegati a detto ufficio" e che "poiché la Società opera ed agisce per mezzo dei suoi organi di amministrazione, a tali organi è ascrivibile la responsabilità per la dichiarazione di un reddito inferiore al reale, quale comportamento volontario e consapevole, derivante dai poteri decisionali connessi con le mansioni di amministratore". |
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