Data: 26/11/2002 - Autore: Redazione
In tema di rapporto fra disdetta del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione e conseguente domanda di rilascio, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 15547/02) ha stabilito che la disdetta si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, poiché ai sensi dell'art. 30 L 392/78 la comunicazione della stessa deve necessariamente precedere l'azione di rilascio. Di conseguenza, il successivo ricorso introduttivo del giudizio deve essere fondato sulla medesima situazione in precedenza prospettata e non può indicare un motivo diverso.
Infatti, se l'atto introduttivo contenesse motivi nuovi rispetto a quelli espressi nella disdetta, costituirebbe atto autonomo e farebbe venir meno il nesso di necessaria coincidenza voluto dal legislatore a garanzia del conduttore.

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