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Data: 31/01/2008 - Autore: Cristina Matricardi I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "l'esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati nell'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilit� ed interesse, non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui". La Corte ha quindi osservato che tale organizzazione � riscontrabile anche quando il professionista si avvalga, "in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantit� e valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attivit�, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irpef o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni". |
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