Data: 09/02/2008 - Autore: Francesca Romanelli
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite di “una questione di massima di particolare importanza”, hanno espresso, in una recente sentenza (Sent. n. 627/2008), i seguenti principi di diritto in merito alla prova di notificazione a mezzo posta: “- la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio; - l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.), ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio (art. 380 bis c.p.c.), anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma c.p.c.; in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento e in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; -il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, l. n. 890 del 1982”. Così pronunciando, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile un ricorso, non avendo, nel caso di specie, “l'intimato svolto attività difensiva e (…) i ricorrenti addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale.
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