Data: 14/02/2008 - Autore: www.laprevidenza.it
Il contributo obbligatorio imposto dalla Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI) a tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani, ex articolo 2 della legge 306/1901, quale sostituito dall'art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria del 2003) dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, è illegittimo. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza 14 giugno 2007, n. 190. La sentenza in esame prende le mosse da un'ordinanza del Tribunale di Parma - in funzione del giudice del lavoro - che ha rimesso alla consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per violazione degli artt. 3 e 23 della Costituzione. Nel caso concreto, l'articolo 4 del regolamento O.N.A.O.S.I. concernente la riscossione dei contributi obbligatori e volontari, aveva determinato l'entità del contributo in funzione esclusiva dell'età del soggetto obbligato, ossia individuando un importo ben preciso da corrispondere in base all'età del sanitario contribuente. La norma censurata, secondo il rimettente Giudice del Lavoro, si pone in netto contrasto con l'articolo 23 Cost., in quanto non determina in via preventiva né in termini sufficientemente precisi i criteri direttivi cui deve ispirarsi il consiglio di amministrazione della Fondazione, senza che sia possibile desumere aliunde detti criteri, di fatto violando la riserva di legge relativa alle prestazioni patrimoniali imposte. Inoltre, il contributo, così come in concreto quantificato dall'art. 4 del regolamento O.N.A.O.S.I, collide con il principio di uguaglianza dettato dall'art. 3 della Costituzione, atteso che esso viene posto, come già sopra specificato, a carico di tutti i soggetti obbligati in base al solo criterio dell'età anagrafica senza alcun riguardo ai redditi di ciascuno di essi. A questi due dati, età anagrafica del contribuente e assenza al riferimento reddito, occorre qualificare la natura del contributo in questione. Infatti, il contributo in esame viene determinato con atto unilaterale da parte del C.d.A. della Fondazione O.N.A.O.S.I.- alla cui adozione non concorre la volontà del privato. Tale aspetto determina per il contributo la natura di prestazioni patrimoniali obbligatoriamente imposte e come tali soggetta alla garanzia dettata dall'articolo 23 Cost. Tale parametro, secondo la costante giurisprudenza della Consulta, configura una riserva di legge di carattere “relativo”, nel senso che essa deve ritenersi rispettata anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione (cfr. sentenza n. 67/1973, n. 507/1988) purché la concreta entità della prestazione imposta sia chiaramente desumibile dagli interventi legislativi che riguardano l'attività dell'amministrazione (cfr. sentenze n. 507/1988, n. 182/1994, n. 180/1996, n. 105/2003). Così individuata la portata della riserva di legge posta dall'art. 23 Cost., appare evidente che la disciplina legislativa sugli obblighi contributivi posti dall'art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non risponde ai requisiti indicati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale.
(Dott. Francesco Paolo Chita) Articolo del dott. Francesco Paolo Chita
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