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Data: 12/02/2008 - Autore: www.laprevidenza.it Con la sentenza in esame, il Tribunale di Arezzo ha statuito su tre punti fondamentali e, talvolta controversi, concernenti le cause aventi ad oggetto l'indennità di accompagnamento in favore dei soggetti non autonomi a causa di infermità, non riconducibili a cause di guerra, di lavoro o di servizio. In breve i fatti. In data 17 febbraio 2004, L. P, figlia dei ricorrenti. Purtroppo, fin dalla nascita, la bimba manifestò seri problemi congeniti, in quanto, come diagnosticato anche dalla Regione Toscana ai sensi e per gli effetti della legge 104/92, affetta da “ipocinesia fetale, artrogriposi” e quindi definita “soggetto non autonomo”. In data 05 agosto 2004, i genitori di L. presentavano domanda di invalidità ai sensi della legge 104/92 e della legge 118/1971 e s.m. Sottoposta a visita medica presso i competenti enti, la Regione Toscana dichiarava Lisa handicappata ai sensi della legge 104/92 e, successivamente, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con atto notificato in data 28.07.2005, ne riconosceva l'invalidità totale ex leggi 18/80 e 508/88 però con decorrenza 01.03.05. Avverso questo ultimo atto proponevano ricorso i genitori della (purtroppo ormai defunta) piccola L. chiamando in Giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Comune di Arezzo e l'INPS perché non era dato conto delle ragioni per cui nonostante l'infermità fosse presente alla nascita e quindi anche alla data della domanda di accertamento dell'invalidità, il Ministero in parola faceva decorrere l'accertamento dell'invalidità ai fini dell'indennità di accompagnamento solo dal marzo 2005 e non, come invece previsto dalla normativa in vigore, dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda (cioè il 1 settembre 2004). Le tre questioni risolte dal Tribunale. La legittimazione passiva del Comune di Arezzo. Il Comune eccepiva il suo stare in giudizio ritenendosi estraneo alla controversia in oggetto. La difesa dei ricorrenti sosteneva invece che il comune – quale destinatario finale (mero pagatore) del ricorso doveva essere presente in giudizio. Il Giudice ha statuito, conformemente alla difesa dei ricorrenti, che: “la presenza in giudizio di detta Amministrazione era, come è, da considerare giustificata e legittima e ciò proprio perché finalizzata (come ha evidenziato la. difesa di parte ricorrente nella citata sua nota difensiva autorizzata} a "mettere (la medesima) in condizione di difendersi in quanto destinataria ultima dell'esito (appunto) del presente procedimento"”. L'ammissibilità del ricorso. Questo era davvero un nodo fondamentale in quanto il ricorso veniva proposto ben oltre il termine semestrale stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 42, comma 3, D.L. n. 269 del 30 settembre 2003. I ricorrenti si difendevano già nell'atto introduttivo del giudizio sostenendo che non poteva essere pronunciata la loro decadenza dal ricorrere in quanto nel verbale sanitario non era indicata l'autorità presso cui ricorrere né i termini di impugnazione in palese violazione dell'articolo 3 legge 241/1990. Il Tribunale di Arezzo ha stabilito che nessuna decadenza poteva essere pronunciata nei confronti dei ricorrenti atteso che “detta missiva (n.d.r. la comunicazione del verbale sanitario del Ministero) non recava indicati in alcun modo i termini e le modalità per la proposizione dell'eventuale opposizione. Ne consegue che, come si evince anche dalla pronunzia n. 311 del 1994 della Corte Costituzionale, nessuna preclusione, qualunque sia la data del suo recapito e/o da chiunque e/o comunque sia stata ricevuta, poteva e può avere comportato al riguardo”. Non si può che condividere pienamente l'assunto del Giudice aretino che si pone in linea con la giurisprudenza e la dottrina dominanti. In effetti, occorre infatti, per prima cosa, leggere quanto stabilito, per tutti gli atti amministrativi, dall'articolo 3, comma 4, Legge 241/1990, in tema di procedimenti amministrativi: “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”. Nell'atto impugnato era invece stata omessa ogni indicazione circa i termini e l'autorità presso cui poter ricorrere. Quando l'atto amministrativo non riporta nessuna indicazione circa i termini e l'autorità presso cui ricorrere, occorre verificare quali siano le conseguenze che derivano all'atto da detta omissione. Fermo restando che l'atto, pur in presenza dell'omissione suddetta non è nullo di per sé, giurisprudenza civile ed amministrativa sono pacificamente concordi sul fatto che la violazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990 comporta, sul piano processuale, la mancata decadenza dalla possibilità di ricorrere. Così Cassazione Civile, sez I, 29 ottobre 2004, n. 21001: “...la mancata indicazione del termine previsto a pena di decadenza per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa – indicazioni prescritte dall'art. 3, comma 4, legge 241 del 1990 – integra non già la nullità bensì una mera irregolarità del provvedimento, che impedisce il verificarsi delle preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine”. Ma anche, Cassazione Civile, sez. I, 7 luglio 2004, n. 12428: “.... la mancanza nel provvedimento impugnato delle indicazioni prescritte in via generale dall'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, a tenore del quale “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”, impedisce la decadenza dal diritto a proporre impugnazione”. In tema di sanzioni amministrative, la Cassazione ha altresì avuto modo di precisare: “...nessuna preclusione può dirsi realizzata a carico del destinatario di un'ordinanza-ingiunzione, quanto alla facoltà di proporre opposizione tanto nel caso di omessa indicazione del termine per la proposizione della opposizione stessa, quanto nell'ipotesi......” (Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 2003, n. 3340). Ma dicevamo anche la giurisprudenza amministrativa è ferma su questa tesi: “L'omessa indicazione dell'Autorità e del termine per ricorrere, prevista dall'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, non inficia la validità dell'atto, ma comporta il riconoscimento sul piano processuale, della scusabilità dell'errore su cui sia eventualmente incorso il ricorrente” con conseguente obbligo di rimessione in termini (TAR LAZIO, sez. III, 30 settembre 2003, n. 7852). E comunque altra interpretazione non potrebbe ravvisarsi anche a stare ai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 311 del 1994, la quale ha ribadito la vincolatività costituzionale dell'informazione al cittadino sui propri mezzi di tutela avverso i provvedimenti della Pubblica Amministrazione. La decorrenza dell'indennità. Il merito del ricorso. Di primaria importanza anche l'esito, nel merito del ricorso in questione. Si chiedeva che l'indennità fosse dovuta dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda e non, come pretestuosamente preteso dal Ministero dal marzo 2005 (più di un anno dopo). Sul punto la difesa ha sostenuto l'illegittimità dell'atto impugnato nella parte in cui non riconosce la decorrenza dell'indennità dal 01 settembre 2004. Infatti l'articolo 3, ult. cpv., della legge 11 febbraio 1980, n. 18, stabilisce che: “Il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda”. Il provvedimento, a detta della difesa dei ricorrenti, impugnato era stato pertanto emesso in palese violazione della norma suesposta, stante il fatto che la domanda è stata presentata in data 05 agosto 2004 e la patologia invalidante era ben presente – e certificata - fin dalla nascita. Il Tribunale di Arezzo, nuovamente concordando con i ricorrenti, ha statuito che “nella fattispecie in esame, è documentale la prova e, comunque, è risultato incontroverso, da un lato, che P L., cittadina italiana, deceduta il ….. e che all'epoca della morte aveva 16 mesi di vita ed era residente con i genitori a ……….., per le infermità, non riconducibili a cause di guerra, di lavoro o di servizio, da cui era affetta, si trovava ad essere totalmente inabile e inoltre, ad abbisognare di assistenza continua non essendo più in grado, autonomamente, né di deambulare né, comunque, di compiere gli atti quotidiani della vita; dall'altro, poi, che nel soggetto, tale stato di minorazione era presente già dall'epoca (agosto 04) dell'istanza amministrativa”. Nn si può dunque che concludere con un plauso nei confronti di questa sentenza che ripercorre organicamente i fatti e li sussume ordinatamente e correttamente sul piano giuridico. Unica nota dolente – come sempre più spesso purtroppo accade – è la decisione di compensare le spese: i ricorrenti – che peraltro hanno manifestato nell'atto introduttivo di ricorso l'intenzione di dare in beneficenza il ricavato di tale giudizio – vedranno frustrata la loro intenzione stante il fatto che, data l'esiguità degli importi in questione, le spese giudiziarie non recuperabili graveranno in maniera massiccia sul ricavato. (Nota di Agostino Gori - Fonte: Altalex) Tribunale di Arezzo, Sentenza 2.7.2007 |
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