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Data: 26/11/2002 - Autore: Roberto Cataldi Secondo i Giudici della Consulta, infatti, non è ragionevole far ricadere sul notificante gli effetti di un eventuale ritardo di attività cui sono tenuti altri soggetti come l'ufficiale giudiziario o l'agente postale.
Resta peraltro fermo precisa la Corte - il principio per cui, per il destinatario, il perfezionamento della notificazione avviene "solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo". |
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