Data: 26/02/2008 - Autore: Silvia Vagnoni
"Non sussiste il diritto ad essere mantenuto del figlio maggiorenne, ancorch� allo stato non autosufficiente economicamente, il quale abbia in passato iniziato ad espletare un'attivit� lavorativa, cos� dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacit�, atteso che non pu� avere rilievo il successivo abbandono dell'attivit� lavorativa da parte del figlio, trattandosi di scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non pu� far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono gi� venuti meno, ferma restando invece l'obbligazione alimentare, ove ne ricorrano le condizioni".
� sulla scorta di tale principio che la Corte di Cassazione (Sent. n. 1761/2008) ha riconosciuto ad un ragazzo maggiorenne, incapace di rendersi economicamente indipendente a causa di condizioni psicologiche aggravate da una pregressa condizione di tossicodipendenza, il diritto a percepire l'assegno alimentare da parte dei genitori.
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