Data: 02/03/2008 - Autore: Cristina Matricardi
L'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, con il Provvedimento n. 2590 dell'8 febbraio 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio scorso), ha reso noto di aver modificato il Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006, in materia di attestazione sullo stato del rischio dei contratti R.C. auto.
Tra le novit� introdotte dal provvedimento evidenziamo il fatto che le imprese di assicurazioni non possono applicare alcuna variazione di classe di merito senza aver accertato l'effettiva responsabilit� del contraente, individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno. Ai fini dell'eventuale variazione di classe (conseguenza di pi� sinistri), � stato stabilito che, qualora non sia possibile accertare la "responsabilit� principale", oppure, in via provvisoria in caso di liquidazione parziale -, la responsabilit� sia computata pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti.
Secondo quanto stabilito dall'INSVAP, la cd. "responsabilit� principale" (nel caso in cui il sinistro veda coinvolti due veicoli) � la responsabilit� prevalente attribuita a uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con pi� di due veicoli coinvolti, la responsabilit� principale ricorre nei casi in cui a uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilit� superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
Infine, � stato stabilito che in presenza di concorso di colpa paritario, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subir� l'applicazione del malus e che la corresponsabilit� paritaria dar� luogo ad annotazione del grado di responsabilit� nell'attestato di rischio ai fini dell'eventuale peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri a carico dello stesso conducente.
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