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Data: 11/03/2008 - Autore: www.laprevidenza.it L'insufficiente rendimento di cui al punto 3 della Direttiva richiama il principio dell'articolo 2104 del c.c. sulla responsabilita' del prestatore di lavoro che deve diligentemente svolgere le proprie mansioni nell'interesse e per le finalita' dell'impresa pena una sanzione massima pari a 4 ore lavorative. In tema di assenze per malattia, cosi' come indicato al punto 4 i dirigenti delle strutture pubbliche sono tenuti a stipulare accordi con le Aziende Sanitarie Locali al fine di garantire le attivita' fiscali di controllo sullo stato di salute del dipendente a distanza di un giorno o magari il giorno stesso. Si parla infine di omessa tutela della dignita' e buon nome della pubblica amministrazione laddove i previsti comportamenti di carattere sanzionatorio non siano correttamente e tempestivamente utilizzati. In questo senso viene prevista una attivita' di monitoraggio dagli organi centrali del ministero i quali, in ottemperanza delle norme vigenti potranno eventualmente irrogare sanzioni al personale dipendente o dirigente per il mancato esercizio delle norme in precedenza richiamate a tutela della pubblica amministrazione. Ministero per le riforme e le innovazioni nella P.A., Direttiva 6.12.2007 n. 8 - Giovanni Dami |
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