Data: 11/03/2008 - Autore: www.laprevidenza.it
Con la pubblicazione del Decreto del Ministro della funzione pubblica del 28 novembre 2000, e' stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni successivamente confermato, dallo stesso Ministro con la circolare 12 luglio 2001, n. 2198 inerente le norme sul comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In seguito alla disposizione di cui sopra con la pubblicazione della direttiva del 6.12.2007 n. 8 si delineano gli ambiti operativi concretamente applicabili alla normativa che introduce il codice di comportamento del pubblico dipendente. Non piu' dichiarazioni di intenti ma precise disposizioni che hanno lo scopo di sanzionare i molti illeciti comportamenti contestati al personale pubblico dove la responsabilita' sanzionatoria e' affidata ai funzionari che sono chiamati a vigilare sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro alla luce dei principi contenuti nel decreto del 28.11.2000.
L'insufficiente rendimento di cui al punto 3 della Direttiva richiama il principio dell'articolo 2104 del c.c. sulla responsabilita' del prestatore di lavoro che deve diligentemente svolgere le proprie mansioni nell'interesse e per le finalita' dell'impresa pena una sanzione massima pari a 4 ore lavorative. In tema di assenze per malattia, cosi' come indicato al punto 4 i dirigenti delle strutture pubbliche sono tenuti a stipulare accordi con le Aziende Sanitarie Locali al fine di garantire le attivita' fiscali di controllo sullo stato di salute del dipendente a distanza di un giorno o magari il giorno stesso.
Si parla infine di omessa tutela della dignita' e buon nome della pubblica amministrazione laddove i previsti comportamenti di carattere sanzionatorio non siano correttamente e tempestivamente utilizzati. In questo senso viene prevista una attivita' di monitoraggio dagli organi centrali del ministero i quali, in ottemperanza delle norme vigenti potranno eventualmente irrogare sanzioni al personale dipendente o dirigente per il mancato esercizio delle norme in precedenza richiamate a tutela della pubblica amministrazione. Ministero per le riforme e le innovazioni nella P.A., Direttiva 6.12.2007 n. 8 - Giovanni Dami
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