Data: 07/03/2008 - Autore: www.laprevidenza.it
L'accordo 20 gennaio 2008, per il rinnovo del C.C.N.L. stipulato il 19 gennaio 2006 per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti ha previsto, tra l'altro, la corresponsione a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza ad una data compresa tra il 20 gennaio ed il 29 febbraio 2008, di un importo forfettario lordo di 267,00 euro, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio- 31 dicembre 2007 (v. testo contrattuale, all.n.1). La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, ai predetti effetti, come mese intero. L'importo dell'una tantum - comprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale - verrà corrisposto con la prima retribuzione utile erogata nel mese di marzo 2008, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze. Si precisa, altresì, che detto importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Come per il passato, l'erogazione non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione ( ad. es., a causa di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post partum, ecc.); sono invece considerate utili ai fini della maturazione dell'una tantum le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2007, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende. Inps, Circolare 19.2.2008 n. 19
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