Data: 28/02/2008 - Autore: www.laprevidenza.it
La ricorrente, ex dipendente del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ha proposto domanda di dimissioni assunta a protocollo con n. 1937 il l3.8.1993, chiedendo di essere collocata a riposo con decorrenza dal 16.12.1993. la direzione centrale ula accoglieva le dimissioni a far data dal 16.12.1993, (come da istanza, con ordinanza ULA/61067e756362). L'IPOST provvedeva poi a determinare il trattamento definitivo di pensione, senza le decurtazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge n. 537/93, nel frattempo entrata in vigore; la rideterminazione del trattamento pensionistico veniva invece effettivamente effettuata in base a tale legge, e comunicata all'interessata dal direttore generale dell'IPOST il 29.3.1993, per cui la pensione era ridotta da lire 1.154.285 a lire 850.416. solo con nota del 19.4.1994 l'ente poste comunicava, a richiesta dell'interessata che le dimissioni erano state accettate il 20.10.1993, e pertanto l'interessata non poteva fruire della facolt� di ottenere la riammissione in servizio, da esercitarsi ai sensi di legge 1'1.3.1994. Avverso tali provvedimenti 1'interessata proponeva ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell' art. 11 comma 16 della legge n. 537/93, e sollevando censura di illegittimit� costituzionale. Con memoria integrativa del 9.2.2005 la difesa della ricorrente comunicava che avverso gli stessi atti era pendente ricorso avanti al TAR Emilia Romagna, concernente la questione della i11egittmiit� degli atti a detta della ricorrente ingiustificatamente ritardati dall'amministrazione. La difesa della ricorrente concentrava le censure di legittimit� avverso l'impugnato provvedimento di accettazione delle dimissioni non tanto sulle questioni inizialmente introdotte, e cio� sulla data di accettazione delle dimissioni stesse, ma sulla violazione dell'art. 11 della 1egge citata, in quanto applicato oltre i limiti soggettivi ed oggettivi di legge, riguardando le decurtazioni introdotte dalla norma soltanto i dipendenti cessati dal servizio dal l�.1.1994 (comma 16 del citato art. 11). L'IPOST si costituiva con memoria del 7.9.1994, depositando atti, confermando .... Corte dei conti, sezione I^ giurisd. di appello, Sentenza 22.1.2008 n. 46
Tutte le notizie