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Data: 02/03/2008 - Autore: Roberto Cataldi
Il termine "dilettante" deve considerarsi spregiativo, giacché indica una scarsa preparazione e questo può far scattare la condanna per ingiuria.
E' quanto stabilisce la Corte di Cassazione (Sentenza n.8639 /2008 della Quinta Sezione Penale) spiegando che il termine 'dilettante', spesso usato insieme ad 'ignorante' puo' avere un significato di dispregio "specialmente quando
si vuole evidenziare mancanza di adeguata preparazione in relazione ad
attivita' professionali".
E' stata così confermata la condanna per ingiuria di una donna che inviato un fax dando della "dilettante e
ignorante" ad una allevatrice cui aveva affidato degli animali che a suo dire erano stati tenuti in pessime condizioni igieniche oltre che alimentati in modo insufficiente.
IN prima battuta il Giudice di Pace aveva assolto la donna ritenendo che quei termini non
avevano fatto altro che mettere in evidenza la mancanza di
professionalita' dell'allevatrice e la "inadeguatezza della
prestazione".
Di diverso avviso il Tribunale che nel 2005 condanna la donna per il reato previsto dall'art. 594 c.p..
Rivolgendosi in Cassazione la donna ha rimarcato che ci sono frasi ben piu' gravi di quelle da
lei utilizzate e che non vengono punite perché facenti parte del linguaggio comune .
La donna ha sostenuto inolte che con quelle frasi aveva
voluto metterne in evidenza la scarsa professionalita' visto che gli animali avevano anche contratto una malattia.
La Corte però ha respinto il ricorso affermando che "rettamente il giudice d'appello ha ritenuto che le
parole 'dilettante' e 'ignorante' sono state usate insieme in senso
spregiativo, perche' esse comunemente hanno un tale significato,
specialmente quando si vuole evidenziare mancanza di adeguata
preparazione in relazione ad attivita' professionali, come quella
esercitata dalla parte offesa, allevatore di cavalli, che richiedono
sapere tecnico e cultura".
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