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Data: 07/03/2008 - Autore: Silvia Vagnoni "Il previgente art. 155 c.c., nel testo vigente sino all'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, e il vigente art. 155 quater cod. civ., in tema di separazione, come l'art. 6 della legge 898/70, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento". È questo il principio di diritto contenuto in una recente pronuncia della Cassazione (Sent. n. 3934/2008) con la quale la Suprema Corte è stata chiamata a decidere sul ricorso presentato da un uomo che chiedeva l'assegnazione della casa familiare adducendo di essere il coniuge più debole poiché anziano e portatore di handicap. La Corte ha respinto il ricorso richiamando una serie di pronunce già espressesi su identiche questioni e motivando la conferma di tali orientamenti sulla scorta del fatto che "ha un senso l'assegnazione della casa coniugale, intesa come centro di affetti, interessi e relazioni interpersonali, ad uno dei coniugi, in deroga all'ordinario assetto di interessi che discende dal diritto dominicale o dal diritto di godimento gravante sull'immobile, in quanto possa ritenersi che, nonostante la separazione dei coniugi, ancora sussista una famiglia. Venuta meno la comunanza di vita e di affetti tra i coniugi, in tanto può ancora parlarsi di famiglia in quanto vi siano i figli e la convivenza dei membri della famiglia prosegua, nonostante il vulnus inferto dalla separazione intervenuta tra i coniugi. Ove non vi sia prole convivente, questo tipo di tutela non ha più ragione di sussistere né il legislatore ha ritenuto di adottare un diverso tipo di regolamento, facendo prevalere l'interesse alla tutela del coniuge più debole sul diritto reale o di godimento relativo all'immobile già sede della casa coniugale". Permane in ogni caso la possibilità per il coniuge più debole di usufruire di quella tutela economica che l'ordinamento giuridico gli riconosce ovvero la corresponsione di un assegno che gli garantisca quanto necessario al mantenimento. |
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