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Data: 13/03/2008 - Autore: Cristina Matricardi La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 719/2008) ha stabilito che i disabili possono circolare nelle Zone a traffico limitato di tutte le Città d'Italia e non solo di quelle del Comune di residenza. La Corte ha infatti precisato che la persona invalida può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo nelle ztl, con il solo onere di esporre il contrassegno, “che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'art. 7, 1° co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertare e motivare esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”. Gli Ermellini hanno infatti precisato che “dispongono gli artt. 12 ed 11, 1° e 2° co, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610, che alle persone detentrici dello speciale contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada prevede il rilascio da parte dei comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti), è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale”. Aggiunge poi la Corte che “nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di «apposita autorizzazione in deroga», avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l'art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dall'art. 217, cit. d.p.r. n. 619/96, specifica che l'autorizzazione è resa nota mediante apposito «contrassegno invalidi» e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale”. Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un signore milanese inabile che si era visto elevare contravvenzione per aver circolato nelle Ztl del Comune di Roma. |
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