|
Data: 10/03/2008 - Autore: Salvatore Menditto
Le controversie relative all'istituto della d.i.a. sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che può,
quindi, conoscerle anche qualora investano la cognizione di diritti soggettivi.
Il principio, già sancito, a chiare lettere, dall'art. 19, c. 5, L. n. 241/90 e
s.m.i., è stato ribadito da una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez.
IV, n. 429 del 05/02/2008), che ha annullato, con rinvio ad altra Sezione, la
sentenza emessa dal T.A.R. Puglia, Bari, Sez. Mista, n. 2417/2007. Nello
specifico, i giudici di prime cure avevano respinto il ricorso presentato nei
confronti di un provvedimento di annullamento degli effetti di una d.i.a. (per
la costruzione di un cancello in ferro) sul presupposto che "la controversia
attiene all'esistenza di una servitù e che verte, dunque, in materia di diritti
soggettivi". Il gravame de quo veniva motivato sull'erronea
interpretazione, da parte del T.A.R., proprio del disposto dell'art. 19, ultimo
comma, della L.P.A., da cui – come dedotto dall'appellante - si può ricavare,
inconfutabilmente, la scelta effettuata dal Legislatore di affidare alla
giurisdizione esclusiva amministrativa "ogni controversia relativa
all'applicazione dei commi 1, 2 e 3". Tale locuzione, come indicato nella
prefata sentenza, va interpretata nel senso di fare rientrare nell'ambito di
applicazione del disposto tutte le questioni che possono insorgere nell'ambito
del procedimento attivato mediante lo strumento della dichiarazione di inizio
attività. Ovvero, quelle relative ai presupposti, al complessivo iter seguito
dalla P.A,, al concreto esercizio dei poteri da parte della stessa., e,
infine, "ai provvedimenti inibitori della attività iniziata", ovvero,
come rilevato in riferimento alla fattispecie concreta, "alle condizioni
legittimanti l'intervento edilizio ed alla correttezza del divieto opposto
dall'amministrazione alla sua realizzazione". Trattandosi di giurisdizione
esclusiva, il giudice amministrativo ha piena cognitio anche qualora
siano investiti diritti soggettivi (nel caso di specie – come detto antea
- trattatasi di servitù). Al di là dello specifico caso trattato, risolto dal
Consiglio di Stato sulla base dei principi generali recati dalla L.P.A., e senza
fare riferimento alcuno alla disciplina speciale della d.i.a. in materia
edilizia (D.P.R. n. 380/2001, art. 22 e 23, con le modifiche apportate dal
D.L.vo n. 301/2002 e dall'art. 1, c. 558, della L. n. 311/2004), la pronuncia
appare importante per il contributo che potrebbe fornire all'annoso dibattito
circa la natura giuridica della d.i.a. (particolarmente accesso proprio per
quella in materia edilizia). Infatti, l'affermazione di una generalizzata
giurisdizione amministrativa potrebbe fornire un ulteriore elemento a quella
parte della dottrina (ed anche della stessa giurisprudenza), che, ai fini di
argomentare in merito alle iniziative impugnatorie del controinteressato,
sostiene come la domanda volta a sostituire i provvedimenti autorizzativi, in
uno con il successivo silenzio serbato dall'amministrazione, integrino gli
estremi di un vero e proprio atto amministrativo, e non – come pure da altri
sostenuto - di diritto privato (in tema, e senza alcuna pretesa di esaustività,
cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 28/07/05, n. 3479;TAR Abruzzo, Pescara,
Sez. I, 01/09/05, n. 494; TAR Veneto, Sez. III, 14/10/05, n. 3680; TAR
Lombardia, Milano, Sez. II, 17/10/05, n. 3819; TAR Campania, Napoli, Sez. IV,
22/02/06, n. 3200; TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 1131/06). Questo, anche se
– andando a bene vedere, e sotto altra lente – proprio il carattere "esclusivo"
della giurisdizione del G.A. (tale – cioè – da conoscere della lesione sia degli
interessi che dei diritti, nonché degli eventuali, connessi riverberi
risarcitori), sancito dalla sentenza in commento, sembrerebbe tranciante
di ogni diversa questione, e, quindi, non in grado di offrire, al predetto
dibattito, alcun contributo decisivo.
|
|