Data: 18/03/2008 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 6211/08) ha stabilito che il lavoratore che subisce un infortunio durante il tragitto per recarsi al lavoro con il proprio mezzo, non ha diritto a nessuna copertura assicurativa anche se dimostra che l'utilizzo del mezzo proprio si � reso necessario in quanto la fermata dell'autobus � troppo lontana e quella pi� vicina � chiusa per lavori.
Gli Ermellini hanno precisato che "in tema di infortunio 'in itinere', la giurisprudenza di questa Corte � ferma nel ritenere che 'non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire il carattere della necessit� � perch� volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore- rispondano, invece, ad aspettative che, seppur legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettivit�'".
Aggiunge la Corte che "la scelta del mezzo privato � stata ritenuta giustificata in caso di esigenze di pronto rientro in famiglia per compiti di assistenza ad una madre anziana, mentre non � indennizzabile l'infortunio occorso a seguito di una libera scelta del mezzo privato in presenza di soluzioni alternative" e che "in tema di infortunio 'in itinere' nel regime previdente alla modifica di cui al Decreto Legislativo n. 38.2000, si � ritenuto che ai fini della copertura assicurativa occorre una esigenze funzionale alla prestazione, tale da legarla indissolubilmente all'attivit� di locomozione. L'infortunio in tanto � indennizzabile in quanto il lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessit�: � stato cos� escluso l'indennizzo per una lavoratrice la quale aveva scelto l'uso del mezzo privato senza che ci� consentisse un significativo risparmio di tempo".
I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi evidenziato che "l'indennizzabilit� dell'infortunio 'in itinere' occorso con l'utilizzo di mezzo privato rimane condizionata alla 'necessit�' di tale uso, necessit� che pu� essere riferita sia alla maggiore difficolt� di raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del soggetto".
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