Data: 20/03/2008 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 6288/2008) ha stabilito che "nel caso di lesioni gravi a soggetto minore (5 anni) la lesione della salute include il danno biologico nella sua complessit� di lesione fisica, psichica, interrelazionale e dinamica; conseguentemente la valutazione della gravit� del danno deve avvenire mediante consulenza medico legale che tenga conto anche dell'evoluzione dei postumi invalidanti, della perdita della capacit� lavorativa generica e delle qualit� della vita, sicch� la valutazione tabellare attuariale deve avvenire ai valori attuali (al tempo liquidazione) con elevata personalizzazione, attesa la lunga durata della invalidit� rispetto alle speranza di vita. Tali criteri derivano dal superiore principio della lesione integrale del danno alla salute, che attiene ad un diritto umano inviolabile, costituzionalmente garantito anche nel suo aspetto risarcitorio".
La Corte ha poi precisato che "la domanda di ristoro patrimoniale per la perdita della capacit� lavorativa specifica in soggetto minore, si fonda sul danno ingiusto da lesione della salute, ed � scientificamente provata dalla valutazione della gravit� delle lesioni e dalla loro possibile evoluzione negativa nella fase successiva alla crescita; la valutazione equitativa � a carattere satisfattiva e deve tenere alla integralit� del risarcimento".
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