Data: 24/03/2008 - Autore: www.laprevidenza.it
Con la pubblicazione della circolare n. 16 l'Inps torna ad affrontare la questione concernente il congedo per maternita' di cui al D.Lgs. 151/2001. Nel merito l'istituto precisa quanto segue: 1.In caso di adozione di minore, il congedo di maternit� di cui al Capo III del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternit�/paternit�) spetta per un periodo di cinque mesi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale il congedo pu� essere fruito anche durante il periodo di permanenza all'estero. Nell'ipotesi di affidamento il congedo spetta per un periodo di tre mesi e pu� essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento. 2.Il padre lavoratore pu� fruire del congedo di cui sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga. 3.Il congedo parentale di cui al Capo V del D.Lgs. 151/2001 (TU. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternit�/paternit�) pu� essere fruito dai genitori adottivi e affidatari entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore et� del minore adottato o affidato. Inps, Circolare 4.2.2008 n. 16
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