Data: 20/03/2008 - Autore: www.laprevidenza.it
Le SS.UU. della Cassazione,con la sentenza in epigrafe,arrivano ad affermare un principio di dirito in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica. La Suprema Corte ha già in precedenza, costantemente, inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316). A sua volta anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale (Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006).In particolare la giurisprudenza ha qualificato il rapporto paziente - struttura come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (contratto di spedaalità o contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c. Da ciò è conseguita l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. Questo percorso interpretativo, ha trovato conferma in un'altra sentenza delle Sezioni Unite (1.7.2002, n. 9556) che si è espressa in favore di una ricotruzione del rapporto tra paziente e struttura che comprende anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd. di protezione ed accessori. Ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la responsabilità per inadempimento si muove nell'alveo dell'art. 1218 c.c.e anche quindi sul piano della ripartizione e del contenuto degli oneri probatori (cfr.Cass.SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533) Le Sezioni Unite, in conclusione, hanno enunciato il principio( confermando la statuizione del 2001)secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Cassazione SS.UU. sentenza 11 gennaio 2008 n.577 - Avv. Lorenzo Cuomo
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