Data: 25/03/2008 - Autore: Silvia Vagnoni
"Nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entit� e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione dell'integrit� morale della persona (art. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignit� anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identit� biologica e genetica) non pu� essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale � ingiusto cos� come il danno biologico e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l'integrit� morale valga la met� di quella fisica. Il danno morale ha una propria fisionomia, e precisi referenti costituzionali, attenendo alla dignit� della persona umana, e dunque il suo ristoro deve essere tendenzialmente satisfattivo e non simbolico".
� questo uno dei principi ricavabili dalla lettura di una recente Sentenza della Cassazione (n. 5795/2008) con la quale la Suprema Corte, dovendosi pronunciare sul ricorso promosso da un pedone che anni prima era stato investito da un furgone riportando lesioni personali grave entit�, ha precisato che il danno morale non sempre va liquidato in misura pari alla met� di quello biologico.
Con l'occasione la Corte ha altres� precisato che "nella valutazione del danno biologico, come lesione della salute, il medico legale deve considerare, con valutazione scientifica, la gravit� del danno, tenendo conto di tutte le componenti fisiche, psichiche, interrelazionali, estetiche, dinamiche e di perdita della capacit� lavorativa generica, avvalendosi eventualmente di elaborati scientifici, e considerando tutte le circostanze dedotte o esaminate in relazione alla stabile invalidit� ed al mutamento delle condizioni biologiche di vita della parte lesa; il giudice, a sua volta, applicando alla caratura del ed danno biologico le tabelle attuariali vigenti nel tribunale o nella Corte, ovvero le tabelle maggiormente testate a livello nazionale (e tali sono le tabelle milanesi, per comune opinione degli esperti in materia) dovr� liquidare il danno reale ai valori attuali, tenendo conto del momento della liquidazione, ed applicando rivalutazione e interessi ed, compensativi o da ritardo, secondo i noti criteri indicati da questa Corte a SS.UU. civili il 17 febbraio 1995 nella sentenza n. 1712".

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