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Data: 18/03/2008 - Autore: Roberto Cataldi D'ora in avanti mentire davanti alla polizia giudiziaria non sarà più un problema se la bugia è giustificata dalla necessità di non ammettere una relazione adulterina. E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione (n.10381/2008) che ha assolto una giovane donna che aveva falsamente negato davanti ai carabinieri di aver prestato il suo cellulare al proprio amante per insultare il marito da cui si stava separando. I giudici di Piazza Cavour hanno rilevato che "il fatto di avere un amante e' circostanza che arreca un nocumento all'onore nella considerazione della persona in ambito familiare e sociale". Proprio per questo si possono giustificare le bugie dette per tenere nascosta una relazione extraconiugale. In primo grado la donna era stata condannata per favoreggiamento giacché non volendo ammettere la sua relazione aveva preferito mentire dicendo di aver prestato il telefonino ad un'altra persona. E' stata così riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. in base al quale "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore". La Procura aveva sostenuto che la donna avrebbe potuto tranquillamente dire soltanto a chi avesse prestato il suo telefono cellulare senza per questo ammettere la relazione. La Corte è stata però di diverso avviso. Il relatore ha fatto notare che "non e' proprio corretta la affermazione del procuratore generale secondo cui una dichiarazione veritiera in sede di sommarie informazioni non avrebbe potuto nuocere all'imputata, dato che non avrebbe svelato che [...] era un suo amante". Il proprio telefono cellulare, infatti, come spiega la Corte "non si presta certamente a persone che non abbiano un rapporto di particolare vicinanza e soprattutto non si nega il prestito alla polizia giudiziaria del telefono se non si hanno ragioni serie per farlo". Oltretutto spiega la Corte "tutto cio' poteva ulteriormente alimentare ragioni di disistima della moglie da parte del marito e comunque poteva offrirgli elementi favorevoli per la sua tesi giudiziale, avendo il marito gia' minacciato di fare valere relazioni extraconiugali della moglie al momento della separazione". |
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