Data: 27/03/2008 - Autore: Cristina Matricardi
In caso di errore nella redazione del verbale di protesto, sussiste la responsabilit� del Notaio che � quindi tenuto al risarcimento del danno cagionato. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 7495/08) precisando che "in tema di risarcimento danni, il protesto cambiario, conferendo pubblicit� 'ipso facto' all'insolvenza del debitore, non � destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una pi� complessa vicenda 'di indubitabile discredito' tanto personale quanto patrimoniale, cos� che, ove illegittimamente sollevato, ed ove privo di una conseguente rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale in re ipsa anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del protestato come persona, a prescindere da suoi interessi commerciali".
Con questa decisione la Corte ha condannato un Notaio a risarcire i danni a un soggetto erroneamente indicato quale debitore nel protesto e ci� per la lesione alla sua reputazione e agli interessi commerciali.
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