Data: 08/05/2008 - Autore: www.laprevidenza.it
La giurisprudenza di questa Corte distingue il caso in cui la morte segua immediatamente o quasi alle lesioni da quello in cui tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; nel primo caso esclude la configurabilit� del danno biologico in quanto la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, incidendo sul diverso bene giuridico della vita (da ultimo Cass. 13.1.2006, n. 517); la ammette, viceversa, nel secondo caso, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrit� psico - fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, e ne riconosce la trasmissibilit� agli eredi (ex plurimis Cass. 21.7.2004, n. 13585; Cass. 21.2.2004, n. 3549). Non risulta stabilito in linea generale quale durata debba avere la sopravvivenza perch� possa essere ritenuta apprezzabile ai fini del risarcimento del danno biologico, ma � del tutto evidente che non pu� escludersi in via di principio che sia apprezzabile una sopravvivenza che si protrae per tre giorni.... Cassazione, sez.civile, Sentenza 17.1.2008 n. 870
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