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Data: 06/07/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Strepiti di animali e disturbo delle persone[Torna su] Il nostro ordinamento è molto chiaro, chi possiede un animale ma non ne impedisce o addirittura ne provoca lo strepito, è perseguibile penalmente per il reato contemplato dall'art. 659 c.p, che punisce chi disturba le occupazioni e il riposo delle persone. La norma in questione dispone infatti che: "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l' ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità." La norma, nella sua formulazione, appare lineare e di facile comprensione, la giurisprudenza però, con i suoi interventi, è intervenuta nel corso degli anni per fornire importanti delucidazioni su diversi aspetti di questa fattispecie penale. Vediamo in che modo. Sufficiente l'idoneità della condotta a recare disturbo[Torna su] La Cassazione n. 37607/2017, nel respinge il ricorso del padrone di un cane ritenuto responsabile del reato di disturbo del riposo delle persone per non aver impedito allo stesso di abbaiare continuamente, anche nelle ore notturne, ha precisato che in realtà, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che "il disturbo sia arrecato ad un certo numero di persone e non soltanto a chi abbia sporto la denuncia con la conseguenza che il tribunale non ha tenuto conto di tale circostanza, supponendo una fisiologica frequenza ed intensità dell'abbaiare del cane", ma che "per l'integrazione del reato previsto dall'art. 659 cod. pen., è sufficiente l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l'effettivo disturbo alle stesse (Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012), con la conseguenza che la fattispecie è integrata nel caso in cui il proprietario di cani non impedisca il loro continuo abbaiare, così arrecando disturbo al riposo delle persone dimoranti in abitazioni contigue." Non serve una perizia tecnica per dimostrare l'attitudine dei rumori a disturbare[Torna su] La Cassazione n. 5613/2017 invece si occupa del caso di una donna, ritenuta colpevole per il reato di disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone di cui all'art. 659 c.p, perché la stessa non ha in alcun modo impedito ai propri cani di abbaiare e latrare di giorno e di notte disturbando così i vicini di casa. L'imputata nel ricorso ha contestato in particolare il mancato esperimento di una verifica tecnica al fine di dimostrare l'incidenza dei rumori sulla tranquillità pubblica. Contestazione a cui la Cassazione ha risposto nei seguenti termini: "il Tribunale ha riconosciuto la colpevolezza dell'appellante in ragione di plurimi elementi istruttori e, in particolare, delle deposizioni rese da numerosi soggetti che avevano confermato quanto contestato ex art. 659 cod. pen.; e cioè che i cani di proprietà dell'appellante erano soliti abbaiare di giorno e di notte, con grande frequenza, sì da disturbare il sonno, reso assai difficoltoso, e recare evidente disturbo al riposo dei testi, tutti abitanti nelle immediate adiacenze. La sentenza, di seguito, ha esaminato anche le dichiarazioni rese dall'imputata medesima, verificando che questa aveva confermato che il cane (uno solo) abbaiava, ma precisando «non ogni tre minuti». Pertanto: "l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal ché il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (Sez. 3, n. 11031 del 5/2/2015, a mente della quale in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete)." Concetto questo affermato anche dalla Cassazione n. 45967/2017, che nella motivazione ha precisato che "l'intensità delle emissioni sonore è stata, infatti, ricostruita anche mediante la deposizione di numerosi testimoni, i quali hanno riferito che il latrato del cane del prevenuto era particolarmente assordante e superava i limiti della normale tollerabilità." Non c'è reato se il disturbo riguarda un numero definito di persone[Torna su]
Interessante la sentenza della Cassazione n. 30643/2018 perché accoglie il ricorso di uno degli imputati, accusato del "reato di cui agli art. 81 e 659 del cod. pen., perché in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, non impedendo strepiti di animali, disturbavano le occupazioni ed il riposo delle persone, in particolare, creavano disturbo agli occupanti del piano superiore lasciando il loro cane di media taglia sul balcone ad abbaiare per tutto il corso della notte." Il ricorrente nel suo motivo di doglianza sollevato contro la sentenza di merito, che lo ha condannato al pagamento dell'ammenda di € 500,00, rileva che: "Per il reato in oggetto si richiede che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone, secondo il parametro della normale tollerabilità. Non si configura il reato quando in un condominio i rumori arrecano disturbo, o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei solo abitanti gli appartamenti inferiori o superiori, rispetto alla fonte del rumore. Nel caso di specie solo la parte offesa, (...) si è lamentata dei rumori relativi all'abbaiare del cane, poiché le sue finestre, delle camere da letto, si affacciano direttamente sulla terrazza dove stava il cane. Nessun altro condomino si è mai lamentato." Motivo di impugnazione più che fondato, come hanno in effetti chiarito gli Ermellini, anche perché in effetti: "relativamente all'accertamento di responsabilità deve rilevarsi la sussistenza di una motivazione mancante, e contraddittoria, relativamente alla valutazione delle testimonianze dei condomini, poiché nella sentenza si osserva che: "le signore (...) e (...), abitanti rispettivamente al secondo e primo piano della palazzina B (...) al di là delle reticenze e degli aggiustamenti di tiro manifestati nelle loro deposizioni, non avessero avuto in concreto motivo di lamentarsene." A conclusioni simili la Cassazione è giunta anche nella sentenza n. 50772/2019 in quanto: "la contravvenzione in esame non sussiste allorché i rumori arrechino disturbo solo a determinati soggetti. Si vedano in tal senso, Cass., Sez. 1, n. 5578 del 06/11/1995, che ha escluso l'illecito penale, sussistendo invece quello civile nell'ambito dei rapporti di vicinato, nel caso di rumori prodotti in un edificio condominiale ove il disturbo sia arrecato ad un circoscritto numero di inquilini di appartamenti viciniori a quello di provenienza dei rumori, non essendo ravvisabile alcuna lesione o messa in pericolo del bene giuridico della pubblica tranquillità; n. 1406 del 12/12/1997, che ha escluso il reato nel caso di rumori arrecanti disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti, poiché, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di persone definite." Ai fini del reato rileva la sensibilità del gruppo di riferimento ai rumori[Torna su] La Cassazione n. 20429/2019 infine, è stata chiamata a pronunciarsi su due ricorsi presentati da due imputati accusati di aver recato, in concorso, disturbo alle occupazioni e al riposo dei vicini di casa per "aver lasciato all'interno della propria abitazione tre cani non addestrati che abbaiavano ininterrottamente durante il giorno." Nella motivazione della sentenza, che dichiara inammissibile il ricorso degli imputati, ha modo di chiarire che: "l'interesse tutelato dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 659 c.p. deve essere ravvisato nella pubblica quiete, la quale implica di per sé l'assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, è necessario per la configurabilità del reato che le emissioni sonore abbiano una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettività, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell'ambiente o comunque in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, tenuto conto che la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica (Sez. 3, n. 3678 del 01/12/2005). Non è necessario che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, occorrendo invece accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto." |
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