Data: 04/05/2008 - Autore: www.laprevidenza.it
L'art. 6, comma 4, del D.L. 1/10/1996, n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n. 608 (allegato n. 1), ha previsto, come noto, una riduzione contributiva inerente ai contratti di solidarietà difensivi stipulati successivamente al 14/6/1995. La materia è stata più volte trattata dall'Istituto, da ultimo, con le circolari n. 56 del 13 aprile 2006 e 104 del 5 ottobre 2006, nella quali, in particolare, sono state fornite istruzioni con riferimento allo sblocco di benefici per tutti gli accordi di solidarietà, successivi al 31/10/1997, comunque stipulati entro il 31/12/2002. La misura agevolativa, infatti, trova applicazione nei limiti delle disponibilità allo scopo preordinate. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione - con recente nota[1], ha ora autorizzato un nuovo sblocco concernente tutti gli accordi di solidarietà, successivi al 31/12/2002, in ogni caso stipulati entro il 31/12/2003. Inps, Circolare 28.3.2008 n. 38
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