Data: 24/04/2008 - Autore: www.laprevidenza.it
Dunque la ragione giustificatrice del compenso economico di cui si discute deve essere individuata, alla stregua di quanto recato con il D.P.R. n. 254 del 1999, nella soggezione a condizioni di lavoro pi� gravose rispetto alla normale attivit� di istituto, mentre la misurazione quali-quantitativa del disagio � argomento che rimane estraneo all'attivit� esegetica, avendo gi� il Compilatore del D.P.R. n. 254 del 1999 stabilito, a monte, che l'attivit� del personale, �impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio�, svolta �presso enti e strutture di terzi� presenta un tasso di onerosit� maggiore di quella ordinaria di istituto e deve essere indennizzato. (cfr, sul principio, Cons. St. n. 2242 del 2005) Escluso che l'attivit� esterna espletata, con carattere di stabilit� e periodicit�, presso i locali di un ente pubblico possa pregiudicare la corresponsione dell'indennit� di cui si discute, il vero nodo da sciogliere rimane quello dello svolgimento, in via ordinaria, dell'attivit� d'istituto, anche di tipo collaborativo, presso altre amministrazioni o altre strutture; anche tale ipotesi � stata risolta dalla Sezione (dec. n. 5889/2004 cit.) nel senso dell'esclusione del diritto alla ristorazione indennitaria in tutte le ipotesi in cui l'attivit� svolta dal militare (pur formalmente ed amministrativamente dipendente per l'impiego da altro ufficio: Stazione, Comando, Compagnia ecc.) si esaurisca nell'ambito dell'ente... Tar Lazio, Roma, Sentenza 14.3.2008 n. 2374
Tutte le notizie