Data: 05/12/2002 - Autore: Cristina Matricardi
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione (Sent. 32364/02), ha stabilito che l'elemento soggettivo del reato di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo dell'informazione, non viene meno n� in caso di successiva rettifica dell'informazione n� in caso di pubblicazione della smentita proveniente dalla persona offesa. La Corte ha chiarito che al diritto d'informazione della stampa, cui si estende per analogia anche al diritto di cronaca si accompagna il dovere, penalmente sanzionato, di agevolare prontamente il ristabilimento della verit�, come si desume dall'art. 8 della Legge sulla stampa 47/1948. Tali attivit� sono dunque obbligatorie e non possono far vinire meno le ipotesi di reato.
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