Data: 10/04/2008 - Autore: www.laprevidenza.it
Il danno morale per la morte del figlio psichicamente instabile ed affidato ad una struttura sanitaria che non riusc� ad impedirne il suicidio non pu� essere valutato in una somma inferiore rispetto a quella che verrebbe liquidata in riferimento alla morte di un figlio sano, lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza del 28 febbraio 2008, n� 5282 ritenendo altres�, che non esiste alcuna predisposizione� ad accettarne la morte in capo al genitore, il patema d'animo ed il legame affettivo che stringe i genitori al figlio infermo intensificano, piuttosto che diminuire il legame emozionale. E la prova presuntiva di tale intensificata relazione affettiva pu� legittimamente desumersi, proprio dalla quantit� e qualit� di cure prodigate all'infermo. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, dei genitori del ragazzo, che in seguito al ricovero nel reparto di neuropsichiatria con diagnosi di psicosi allucinatoria, si suicid� poche ore dopo, nonostante la segnalazione espressa da parte dei congiunti dei propositi suicidi. Il medico di guardia preposto non dispose gli indispensabili controlli, e fu dichiarato responsabile della morte del ragazzo. Il sanitario ricorse alla Corte di Appello di Napoli lamentando come eccessiva la liquidazione del danno morale. I giudici partenopei ritennero che nel valutare il grado di sofferenza psichica dei genitori della vittima derivante dalla tragica fine del figlio,... Cassazione, sezione III civile, sentenza del 28.02.2008, n. 5282 - Cesira Cruciani
Tutte le notizie