Data: 07/12/2002 - Autore: Marina Demaria
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 506 dello scorso 4 dicembre, ha giudicato costituzionalmente illegittimo l'art. 128 R.D.L. n. 1827/35 convertito nella L. n. 1155/36, laddove esclude la pignorabilit� per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennit� erogati dall'INPS, anzich� prevedere l'impignorabilit� (con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati) della sola parte della pensione, assegno o indennit� necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilit�, nei limiti del quinto, della residua parte. In questo modo la Corte mira a contemperare le opposte esigenze del creditore a soddisfare il proprio credito e del pensionato a garantirsi il cd. ?minimo vitale?. Leggi il testo del provvedimento
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