Data: 15/04/2008 - Autore: Silvia Vagnoni
Nel caso in cui un intervento chirurgico venga effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido non sempre pu� profilarsi a carico del sanitario una responsabilit� a titolo di omicidio preterintenzionale, in caso di esito letale, o di lesioni volontarie.
� il principio ricavabile dalla lettura di una recente pronuncia della Corte di Cassazione sez. penale (Sent. n. 11335/2008) in cui gli hanno precisato che "per configurare l'omicidio preterintenzionale sarebbe pur sempre necessario che il reato di lesioni volontarie sia stato commesso con il dolo diretto intenzionale: ci� che � francamente insostenibile nei confronti di un sanitario il quale, salve situazioni anomale e distorte, si trova ad agire, magari erroneamente, ma pur sempre con una finalit� curativa, che � concettualmente incompatibile con il dolo delle lesioni ricostruito nei termini di cui si � detto. In altri e decisivi termini, deve escludersi l'omicidio preterintenzionale proprio perch� non � possibile sostenere che il medico, il quale agisca in assenza di consenso espresso dal paziente, sia mosso dalla consapevole intenzione di provocare un'alterazione lesiva dell'integrit� fisica della persona offesa e, quindi, dalla consapevole intenzione di porre in essere commettere il reato di cui all'art. 582 c.p.".
La Corte chiarisce dunque che "la possibilit� di ipotizzare la fattispecie dell'omicidio preterintenzionale richiede, perch� possa ritenersi verificata questa ipotesi, l'accertamento dell'esistenza di un dolo dell'agente che possa essere qualificato dolo diretto e non solo eventuale e intenzionalmente orientato a provocare la lesione dell'integrit� fisica del paziente; in mancanza il delitto pu� essere ritenuto colposo, ove ne sussistano i presupposti".
Con l'occasione i giudici chiariscono anche la natura del consenso informato stabilendo che esso costituisce un presupposto di liceit� del trattamento medico chirurgico purch� sia "informato, cio� espresso a seguito di un'informazione completa, da parte del medico, dei possibili effetti negativi della terapia o intervento chirurgico, con le possibili controindicazioni e l'indicazione della gravit� degli effetti del trattamento".