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Data: 23/04/2008 - Autore: Cristina Matricardi Gli Ermellini hanno infatti osservato che "secondo la giurisprudenza costante di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo � l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale" e che "costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice di merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuit� della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione del datore di lavoro". La Corte ha poi aggiunto che "la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito � censurabile in sede di legittimit� soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, non � sindacabile in sede di legittimit�". Infine, la Cassazione ha aggiunto che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri ementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori". |
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