Data: 25/04/2008 - Autore: Silvia Vagnoni
"Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recante ), attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990".
Il principio ricavabile dalla lettura della Sentenza n. 8953 del 2008 è stato enunciato dalla Corte di Cassazione a fronte di un ricorso proposto dal Ministero delle Finanze condannato da un Giudice di pace a rifondere i danni subiti da un soggetto che, nel percorrere una strada statale a bordo del proprio veicolo, si era scontrato con due caprioli che tagliandogli la strada lo avevano fatto cadere.
La Corte ha infatti chiarito che "la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme".