Data: 30/04/2008 - Autore: Cristina Matricardi
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. 9148/2008) risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto in capo alla Seconda Sezione Civile, ha stabilito che i coinquilini non sono responsabili solidalmente delle spese del condominio ma solo pro quota con la conseguenza che non si pu� pretendere da ciascun condomino il pagamento dell'intero.
La Corte ha infatti precisato che "la solidariet� passiva scaturisce dalla contestuale presenza di diversi requisiti, in difetto dei quali � e di una precisa disposizione di legge � il criterio non si applica, non essendo sufficiente la comunanza del debito tra la pluralit� dei debitori e l'identica causa dell'obbligazione; che nessuna specifica disposizione contempli la solidariet� tra i condomini, cui osta la parziariet� intrinseca della prestazione; che la solidariet� non possa ricondursi alla asserita unitariet� del gruppo, in quanto il condominio non raffigura un 'ente di gestione', ma una organizzazione pluralistica e l'amministratore rappresenta immediatamente i singoli partecipanti, nei limiti del mandato conferito secondo le quote di ciascuno".
La Corte precisa quindi che "le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditati in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie".
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