|
Data: 28/04/2008 - Autore: Roberto Cataldi Quando se lo meritano, i prof possono essere messi alla berlina e gli si può dare degli incompetenti. Parola di Cassazione. La Corte ha infatti affermato (sentenza 16765/2008) che non commette diffamazione l'ispettore che denuncia la scarsa professionalità di un docente in una relazione ministeriale. E' stata così confermata l'assoluzione nei confronti di un ispettore che aveva relazionato su un insegnante dell'istituto tecnico industriale di Pontedera, a seguito di una querela per lesioni colpose presentata da un alunno. L'ispettore aveva rilevato che l'insegnante "gode di scarsissimo prestigio presso gli studenti, non e' assolutamente in grado di svolgere i compiti didattici che competono al suo ruolo, e' assolutamente inadeguato al ruolo, anche, probabilmente, per preparazione professionale specifica". Chiedendo l'applicazione di una sanzione disciplinare l'ispettore aveva anche sottolineato che il professore mancava gravemente ai suoi doveri professionali. Il docente sentendosi offeso nella sua dignità aveva presentato denuncia per diffamazione ma il Tribunale aveva pronunciato sentenza di assoluzione posto che l'ispettore aveva solo fatto il suo dovere. L'insegnante rivolgendosi alla suprema Corte aveva sostenuto che anche le segnalazioni di un superiore gerarchico debbono rispettare "la dignita' e la riservatezza dell'incolpato, riferendo le cose in maniera misurata". I giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso spiegando che "la valutazione di un ispettore scolastico sulle capacita' didattiche e professionali di un insegnante e' espressione di un potere eminentemente tecnico-discrezionale" e per questo "la sua doverosa espressione in forme continenti come accertato dai giudici del merito, costituisce adempimento di un dovere" non punibile penalmente "ai sensi dell'art. 51 C.p.". |
|