Data: 05/05/2008 - Autore: Francesco Bianchini
La frequente ricorrenza di cause di continui disservizi da parte di vettore aereo nel trasporto di passeggeri le rende prevedibili; tale prevedibilità rileva per la prova esimente che il vettore aereo deve fornire per non pagare la compensazione pecuniaria per la cancellazione non preannunciata del volo. Il danno esistenziale da stress per cancellazione del volo può dimostrarsi per presunzioni ed è cumulabile con la compensazione pecuniaria (art.12 Reg. CE n.261/2004).
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