Data: 03/05/2008 - Autore: Cristina Matricardi
La Direttiva Comunitaria 2003/59 del 15 settembre 2003 (recepita nel nostro Paese con D. Lgs. 21.11.2005, n. 286), al fine di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, ha previsto che per la guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale per cui è richiesta la patente C, C+E, D e D+E, il conducente sia titolare anche di una cd. Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).
In particolare, si tratta di un documento che attesta la particolare formazione professionale del conducente. La Direttiva prevede che la Carta in questione venga rilasciata per due modalità di trasporto: 1. per i veicoli adibiti al trasporto di cose e 2. per i veicoli adibiti al trasporto di persone.
Per quanto attiene il trasporto di persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose e viceversa, anche se il conducente può essere abilitato per entrambe le tipologie. La CQC è valida per la durata di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. L'eventuale revoca o sospensione della patente di guida comporta automaticamente l'inefficacia della CQC. L'obbligo di possedere la CQC per la guida dei veicoli professionali decorre: a) dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone; b) dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose.
Il nuovo documento andrà gradualmente a sostituire i cd. Certificati di abilitazione professionale (CAP);. Ciò significa che a decorrere dalle date indicate, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC non saranno più rilasciati. Dopo tali scadenze, chi è già titolare di questi certificati e intende continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale, deve munirsi della CQC che (in alcuni casi e fino alla data del 4 aprile 2010), può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione.
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