Data: 03/12/2001 - Autore: Roberto Cataldi
L'istanza di addebito della separazione � una domanda autonoma rispetto a quella di separazione.
Con sentenza 3 dicembre 2001 n. 15248 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dirimendo un contrasto tra la giurisprudenza di legittimit� e una giurisprudenza di merito fondata su autorevole dottrina, ha affermato che nel giudizio di separazione personale � applicabile l'art. 277 c.p.c. il quale autorizza il giudice a limitare la pronuncia su una o alcune delle domande oggetto di causa quando per esse soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione.
Pertanto il giudice di merito pu� limitare la sua decisione alla domanda di separazione, separandola dalla contestuale domanda di accertamento della colpa del coniuge, se ci� risponda a un apprezzabile interesse della parte, che potr� ottenere il divorzio pur nella perdurante pendenza del giudizio sull'addebito della separazione.

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