Data: 13/05/2008 - Autore: Cristina Matricardi
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. 8740/2008) ha stabilito che non sussiste 'mobbing' e/o demansionamento nel caso in cui un Ente pubblico effettui una modifica dell'organico (legittima per il TAR) per cui un lavoratore si trovi ad essere sostituito da un neo-assunto che, per effetto della modifica dell'Ente, si trova a ricoprire un nuovo posto di lavoro con mansioni superiori al lavoratore.
La Corte ha quindi precisato che non vi � demansionamento nel caso in cui un lavoratore venga a trovarsi "in posizione subordinata rispetto a quella di un neoassunto con qualifica superiore" e che "l'art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001, a differenza dell'art. 2103 c.c., infatti, impone nei confronti del prestatore di lavoro pubblico il mantenimento delle mansioni per le quali � stato assunto o di quelle 'considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi', senza dare rilievo a quelle in concreto svolte".
Gli Ermellini hanno quindi precisato che non c'� mobbing solo nel caso in cui tale modifica di posizione non comporti mutamento negli incarichi che debbono quindi rimanere congrui rispetto all'inquadramento del lavoratore e ci� anche se di fatto non si trova pi� al vertice del settore.
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