Data: 15/05/2008 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 17961/2008) ha stabilito che "la condotta diretta ad aggirare il meccanismo di tutela del mercato interno predisposto dalla Comunit� Europea, mediante la imposizione di dazi differenziati per quantit� di merce importata e il contingentamento delle importazioni tra i singoli operatori, integra la fattispecie della frode doganale attraverso la quale il singolo importatore si sottrae al pagamento del diritto di confine effettivamente dovuto, mentre a nulla rileva il fatto che nel caso cui la stessa merce fosse stata importata da una pluralit� di aziende l'entrata fiscale dello Stato sarebbe stata di pari importo".
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno poi precisato che "l'art. 292 del DPR 23.1.1973 n. 43, di cui a vari capi di imputazione ascritti agli imputati, al fine di non lasciare impunita alcuna forma di illecito, configura un'ipotesi residuale e sussidiaria di contrabbando cosiddetto a forma libera, in cui � precisato soltanto l'evento, costituito dalla sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, mentre l'azione non � indicata in modo specifico, sicch� ad integrare il reato � sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre l'evento sanzionato dalla norma" e che "� stato inoltre gi� reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che l'interesse protetto dalla legge doganale deve essere esteso anche alla percezione dei 'diritti di confine' comunitari, cio� a quei dazi o prelievi previsti dalla legislazione della Comunit� europea per merci provenienti dall'estero inteso come territorio extracomunitario".
La Corte ha poi evidenziato che "i trasferimenti meramente cartolari o fittizi delle partite di aglio importato da paese extracomunitari tra le societ� facenti capo agli imputati, finalizzata a sottrarre tali merci ai diritti di confine effettivamente dovuti dall'unico reale importatore, integra senza ombra di dubbio la fattispecie criminosa di cui alla corrispondete imputazione" e che "la finalit� del dazio doganale, invero, non � meramente fiscale e, cio�, diretta ad assicurare allo Stato un entrata tributaria di un determinato ammontare, bens� soprattutto protezionistica, sia in ambito interno al singolo Stato che a livello comunitario. L'imposizione di diritti di confine, infatti, � precipuamente diretta alla tutela della produzione nazionale e del mercato interno alla Comunit�, sicch� detta finalit� viene perseguita non solo mediante la imposizione di un dazio all'importazione fissato in misura percentuale, ma altres� mediante il contingentamento delle importazioni che superano una determinata aliquota mediante dazi progressivi o maggiorati per le quote eccedenti. Peraltro, l'imposizione doganale a livello comunitario � diretta anche ad impedire che si verifichino squilibri nel mercato di determinati prodotti mediante la formazione di posizioni dominanti, agevolata dall'importazione extracomunitaria, suscettibili di danneggiare i singoli produttori nazionali". .
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