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Data: 20/05/2008 - Autore: www.laprevidenza.it Il ricorrente, Maresciallo Magg. “A” della Guardia di Finanza Francesco T., in congedo per infermità a decorrere dal 06/07/1983, lamenta la mancata equiparazione retributiva prevista per i pari grado già appartenenti al Corpo delle Guardie di P.S. dall'art. 43, comma 17, della Legge 01/04/1981, n. 121, ai sensi dell'art. 16 della medesima legge, secondo le modalità per il nuovo inquadramento degli Ispettori degli altri Corpi di Polizia disciplinato – con Legge n. 216/1992 – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 3 giugno 1991. A sostegno del ricorso, richiama giurisprudenza favorevole di questa Corte nei confronti dei sottufficiali dell'Arma dei Cara linieri e della Guardia di Finanza, con cui è stato riconosciuto il diritto degli stessi alla riliquidazione del trattamento pensionistico spettante, con applicazione della equiparazione retributiva a decorrere dal 01/01/92 Con memoria depositata il 23/11/2007 il rappresentante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio della Guardia di Finanza ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando che i benefici economici di cui alla legge n. 216/92 non riguarderebbero il personale già collocato...... Corte dei Conti lazio, Sentenza 658/2008 |
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