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Data: 14/05/2008 01:00:00 - Autore: Silvia Vagnoni In una recente pronuncia (Sent. n. 10575/2008) la Corte di Cassazione ha chiarito i criteri per la ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di coesistenza di un coniuge divorziato e di uno superstite, stabilendo che nel caso in cui entrambi abbiano i requisiti per usufruire della pensione, la ripartizione debba essere effettuata, "oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di divorzio riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali; gli ulteriori elementi – da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale e da individuare nell'ambito dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 – sono funzionali allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il |
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