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Data: 28/05/2008 - Autore: www.laprevidenza.it Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'opposizione a decreto ingiuntivo non deve essere preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione, di cui all'art. 410 c.p.c.. Il termine di decadenza di quaranta giorni sancito dall'art. 641 c.p.c. non è sospeso dalla proposizione del tentativo di conciliazione. Così ha stabilito la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 1088, del 10 aprile 2007. La sentenza si riferisce ad una controversia iniziata con il ricorso per ingiunzione proposto dal Sig. G. A., dinanzi al Tribunale di Catanzaro - Sez. lavoro, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo a carico del datore di lavoro. Successivamente all'emissione ed alla notifica del decreto ingiuntivo, il datore di lavoro, dopo avere esperito tentativo di conciliazione, ha depositato (decorso il termine di 40 giorni) atto di opposizione chiedendo che venisse dichiarato inesistente il credito preteso dal lavoratore. Con sentenza n. 327/2006 il Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto tardiva (in particolare, il G.L. ha ribadito quanto già evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4291/2001: “nelle controversie soggette al rito del lavoro, il principio secondo il quale la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice ad quem tale deposito impedendo ogni decadenza dall'impugnazione … deve ritenersi applicabile anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo attesane l'identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge…”. Il datore di lavoro ha proposto appello ribadendo la tempestività dell'opposizione spiegata in forza della previsione dell'art. 410, comma II, c.p.c., ritenendo necessario il previo esperimento del tentativo di conciliazione con conseguente sospensione del termine di decadenza. La Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione confermando la sentenza di primo grado. La Corte ha ribadito l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dopo la scadenza del termine di 40 giorni dalla notifica del decreto, considerando irrilevante l'instaurazione del tentativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e ss. c.p.c.. La stessa ha precisato che la non obbligatorietà del previo tentativo di conciliazione, già chiaramente affermata per il procedimento monitorio dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 276/2000, debba essere parimenti affermata per la eventuale fase dell'opposizione. La tesi contraria, afferma la Corte di Appello, porterebbe a stravolgere i principi in tema di promozione del tentativo di conciliazione, da intraprendere da chi propone la domanda e non da chi la contesta. La previsione della sospensione dei termini di decadenza, prevista dall'art. 410, II comma, c.p.c., deve essere messa in correlazione con la disposizione dettata dal comma 1 dello stesso articolo, vale a dire che la proposizione del tentativo di conciliazione sospende i termini di decadenza solo in relazione alla domanda proposta da chi intende agire in giudizio e non già con riferimento a soggetti, come l'opponente, che a quella domanda sono chiamati a contraddire. Inoltre, la questione non può essere sottratta all'esame del Giudice il quale, chiamato a decidere in ordine alla domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c., deve verificare l'effettiva ricorrenza dell'obbligatoria proposizione del tentativo di conciliazione. Sembra, dunque, confermata la tesi della inapplicabilità del tentativo di conciliazione alla fase di opposizione a decreto ingiuntivo. Tesi predominante, anche se ancora non del tutto pacifica, egregiamente perorata in Dottrina da Alberto Ronco (il quale, nella nota a commento della sentenza della Corte Costituzionale n. 276/2000, in Giur. It., 2001, VI, 1094, afferma che tale tesi “taglia alla radice ogni problema di ortopedia processuale” e, ribadendo un'argomentazione di Luiso, aggiunge: ”il tentativo di conciliazione è propedeutico ad ogni domanda giudiziale - attinente ad uno dei rapporti di indicati dall'art. 409 c.p.c. - sulla quale vada attivato il contraddittorio con la controparte prima che intervenga un provvedimento decisorio del giudice; la fase inaudita altera parte è sì originata da una domanda, ma non è permeata da contraddittorio; la fase di opposizione è si permeata dal contraddittorio ma non è originata da una domanda ... dunque né l'una né l'altra debbono essere precedute o accompagnate dalla richiesta di conciliazione stragiudiziale”) e suffragata da alcune pronunce di legittimità e di merito che confermano la perentorietà del termine di quaranta giorni per l'opposizione senza alcuna possibilità di sospensione (cfr. ad es.: Trib. Brescia del 9/10/2003; Giudice di Pace di Bari del 6/9/2005; Cassazione, sent. n. 4291/2001; Cassazione sent. n. 967 del 2004, secondo cui: “le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in modo estensivo”). (Nota di Flavia Barbuto) Corte d'Appello Catanzaro, sez. lavoro, sentenza 12.06.2007 n° 1088 - Flavia Barbuto |
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