Data: 22/05/2008 - Autore: www.laprevidenza.it
Il contributo sindacale volontario, qualora assuma i caratteri di una vera e propria donazione tipica, deve rivestire la forma dell'atto pubblico. È quanto statuito dal Tribunale di Cassino nel giudizio promosso da due lavoratrici nei confronti della Fim-Cisl, in persona del loro segretario zonale. Invero, quest'ultimo aveva richiesto alle stesse il versamento di una somma pari ad € 4338,23 ciascuna a titolo di contributo sindacale volontario straordinario, per l'opera di rappresentanza svolta in occasione di una vertenza di lavoro intrapresa dalle medesime attrici nei confronti del proprio datore di lavoro, e a tal fine aveva fatto loro sottoscrivere degli appositi moduli prestampati di cui si serve solitamente il sindacato per la contribuzione volontaria degli iscritti. In realtà, tale corresponsione non trova giustificazione alcuna, atteso che per potersi qualificare come contributo sindacale volontario, presupporrebbe l'appartenenza delle due lavoratrici al sindacato stesso, non essendo altrimenti le stesse obbligate ad alcunché nei confronti di quest'ultimo. Né può parlarsi di compenso per l'opera prestata dal segretario zonale, attesa l'espressa causale del versamento quale “contributo sindacale”. Parimenti, deve escludersi la tesi dell'obbligazione naturale, non ravvisandosi nel caso di specie i presupposti del 2034 c.c.. Resta, pertanto, da considerare esclusivamente la natura liberale di tale atto, che però, attesa l'entità della somma versata, non può dirsi di modico valore e, come tale, libera da oneri formali; quindi, quale donazione vera e propria, deve ritenersi nulla per difetto di forma ad substantiam ex art. 782 c.c.. Per questi motivi, trattandosi di una corresponsione priva di causa, le attrici hanno diritto alla restituzione dell'indebito richiesto e pagato. (Nota di Alessia Mignanelli) Tribunale Cassino, sez. civile, sentenza 12.07.2007 n° 476 - Alessia Mignanelli
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