Data: 17/12/2002 - Autore: Redazione
Affinché il conflitto di interessi (conosciuto o conoscibile dal terzo) renda annullabile il contratto concluso dal rappresentante, è necessario che questi sia portatore di interessi incompatibili con quelli del rappresentato, mentre non ha rilevanza, di per sé, il fatto che l'atto compiuto sia vantaggioso o svantaggioso per il rappresentato e che quest'ultimo provi di aver subito un concreto pregiudizio. 
Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 16708 del 26/11/2002), precisando che i vincoli di solidarietà e la comunanza d'interessi fra rappresentante e terzo sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit ed in concorso con altri elementi, sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia la conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo.

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