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Data: 30/06/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi E' quanto stabilito dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 23119/2008) che ha precisato che, da tempo, si è enucleato "un canone base per la liquidazione del danno, costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata dell'ingiusta detenzione patita. La somma che deriva da tale computo […] può essere ragionevolmente dimezzata […] nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività. Tale aritmetico criterio di calcolo costituisce, però, solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo all'imponderabile soggettivismo del giudice e per conferire qualche uniformità ed oggettività al difficile giudizio di fatto". Gli Ermellini hanno quindi precisato che "il meccanismo in questione individua l'indennizzo in una astratta situazione standard, nella quale i diversi fattori di danno derivanti dall'ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio, ordinario. Tale valore può subire dei rimaneggiamenti verso l'alto o verso il basso sulla base di specifiche contingenze proprie del caso concreto, ferma restando la natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione di cui si parla". "Occorre quindi – prosegue la Corte – esaminare i fattori documentali, afferenti alla personalità ed alla storia personale dell'imputato, al suo ruolo sociale professionale e sociale, alle conseguenze pregiudizievoli concretamente patite e tutti gli altri di cui sia riscontrata la rilevanza e la connessione eziologia con l'ingiusta detenzione patita". Infine la Corte ha aggiunto che "al giudice si chiede una valutazione equitativa discrezionale" e si chiede che si esprima con una valutazione che, seppur sintetica, sia in grado di far ripercorrere l'iter logico seguito. "L'unico limite – prosegue la Corte - che tale ponderazione incontra è che essa non può condurre allo 'sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione'". |
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