Data: 23/06/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 15530/2008) ha stabilito che la consulenza fiscale e quella commerciale effettuate nelle aziende � un'attivit� libera e che pu� essere pertanto esercitata anche da chi non � commercialista o ragioniere e in generale da chi non � iscritto a un albo.
In particolare, gli Ermellini hanno precisato che al di fuori delle attivit� comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), "per tutte le altre attivit� di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attivit� di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio), vige il principio generale di libert� di lavoro autonomo o di libert� di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (salvi gli oneri amministrativi o tributari)".
Sulla scorta di tale premessa, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto "nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando fra le attivit� che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione".
Infine, la Corte ha aggiunto "l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, d� luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 cod. civ., a nullit� assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, sicch� il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della necessaria qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa" e che "al fine di stabilire se ricorra la nullit� prevista dall'art. 2231 cod. civ., occorre verificare se la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attivit� che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione".
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