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Data: 24/06/2008 01:05:00 - Autore: Silvia Vagnoni È il principio contenuto in una recente pronuncia della Suprema Corte (Sent. n. 11487/2008) che, richiamando l'orientamento già espresso in due precedenti sentenze (n. 11720/2003 e n. 13666/1999), ha escluso che la vendita di un immobile da parte dell'obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento comporti la riduzione dell'importo dell'assegno stesso e ciò in quanto la cessione del bene anche se fonte di reddito per l'obbligato non costituisce di per sé giustificato motivo di revisione della somma stabilita in sede di separazione in favore dell'altro coniuge. |
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