Data: 02/07/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 25104/08) ha stabilito che � reato usare negli studi professionali programmi software pirata e che, della violazione, ne risponde personalmente il titolare dell'attivit�. In particolare la Corte ha evidenziato che "per la configurabilit� del reato di cui all'art. 171 bis non � richiesto [�], che la riproduzione dei software sia finalizzata al commercio, essendo sufficiente il fine di profitto, come contestato, n� il dolo specifico del fine di lucro".
Nell'impianto motivazionale della Sentenza si legge che la Corte ha pi� volte affermato che "a seguito della modifica del primo comma dell'art. 171 bis L. 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall'art. 13 L. 18 agosto 2000 n. 248), non � pi� previsto il dolo specifico del 'fine di lucro' ma quello del 'fine di trarne profitto'; si �, quindi, determinata un'accezione pi� vasta che non richiede necessariamente una finalit� direttamente patrimoniale ed amplia quindi i confini della responsabilit� dell'autore" e che "la detenzione e l'utilizzo di numerosi programmi software, illecitamente riprodotti, nello studio professionale rende manifesta la sussistenza del reato contestato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo".
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