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Data: 07/07/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi E' quanto stabilito dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 16809/08 nella quale è stato chiarito che alla parte contrattuale compete un diritto di critica e di dissenso in merito alla prestazione dell'altra parte e ciò vale anche per il contratto di prestazione d'opera professionale intellettuale. "Ovviamente - ha precisato la Corte -, tale scriminante, che trova il suo fondamento nell'art. 51 c.p. ed incide, escludendola, sull'antigiuridicità del comportamento, è sottoposta sempre all'osservanza del limite della continenza, il quale viene in considerazione non solo sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per l'appagamento diritto di critica e dissenso". Inoltre la Corte ha precisato che "in tema di azioni di risarcimento dei danni da diffamazione, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'esclusione della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti in fatto, riservati al Giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto". |
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